Pubblicità sanitaria
Pubblicità per fisioterapisti: cosa si può fare e cosa no
Dal 2019 la pubblicità sanitaria deve essere informativa. Cosa dicono le norme, cosa resta permesso a uno studio di fisioterapia e quali formule è meglio togliere dagli annunci.
Aggiornata a ottobre 2026 · 6 minuti di lettura · di Manuel Aleotti, Soma Praxiss
Molti titolari di studio sono convinti che la pubblicità sanitaria sia vietata. Non è così: è regolata. Dal 1° gennaio 2019 le regole sono più strette, ma uno studio di fisioterapia può ancora farsi conoscere, anche con annunci a pagamento, se il messaggio informa invece di promuovere.
Cosa dicono le norme
Il riferimento principale è la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la legge di bilancio 2019), all'articolo 1:
- Comma 525. Le comunicazioni informative delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli albi delle professioni sanitarie possono contenere solo le informazioni previste dalla legge Bersani, utili a garantire la sicurezza dei trattamenti. È escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo.
- Comma 536. Se le regole non vengono rispettate, l'Ordine territoriale procede in via disciplinare e segnala la violazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La legge Bersani (decreto-legge 223/2006, articolo 2) è quella che consente la pubblicità informativa dei professionisti: titoli e specializzazioni, caratteristiche del servizio, prezzi e costi delle prestazioni, purché il messaggio sia trasparente e veritiero.
A queste si aggiunge il codice deontologico del fisioterapista: gli articoli 41 e 42 ammettono la pubblicità nei termini di legge e chiedono che sia obiettiva, veritiera e basata su dati verificabili.
Cosa resta consentito
- Presentare lo studio, i professionisti, i titoli e le specializzazioni.
- Spiegare le condizioni che trattate e come si svolge un percorso: per esempio cos'è una lombalgia persistente e perché di solito richiede un ciclo di sedute.
- Indicare sede, orari, modalità di prenotazione e costi delle prestazioni, in modo chiaro.
- Pubblicare contenuti utili sui social: consigli dopo un infortunio, esercizi, risposte alle domande più frequenti.
- Fare annunci a pagamento su Google, Instagram e Facebook, se il contenuto resta informativo.
Cosa è meglio evitare
- Sconti e offerte a tempo, come “-30% sulla prima seduta”: sono l'esempio più chiaro di elemento promozionale.
- Promesse di risultato, come “torni a correre in sette giorni” o “nessun dolore”: nessun percorso le può garantire.
- Immagini prima e dopo: lasciano intendere che chiunque otterrà lo stesso risultato.
- Toni suggestivi: video costruiti solo sull'effetto spettacolare di una manovra, senza spiegare nulla.
- Inviti all'acquisto immediato: alcuni legali considerano a rischio anche formule come “Prenota subito!”. Una frase neutra, come “Puoi prenotare la prima valutazione”, informa allo stesso modo.
Le regole delle piattaforme
Oltre alla legge italiana ci sono le regole di chi ospita gli annunci. Meta, per esempio, non accetta annunci che affermano o lasciano intendere caratteristiche personali di chi li legge, comprese le condizioni di salute: un testo che si rivolge al lettore come se conoscesse già il suo disturbo rischia di essere rifiutato. Meglio descrivere la condizione e il percorso di cura, invece di fare domande dirette sul problema di chi legge.
Anche le recensioni hanno le loro regole: Google non consente di offrire sconti o omaggi in cambio di una recensione, né di chiederla solo ai pazienti soddisfatti.
Chi risponde degli annunci
Davanti all'Ordine risponde lo studio, anche quando gli annunci li scrive un'agenzia. Per questo conviene che ogni testo passi dal titolare prima di andare online.
È il modo in cui lavoriamo noi: annunci informativi sulle condizioni che richiedono un ciclo di sedute, nessuno sconto, nessuna promessa di guarigione, e niente va online senza l'approvazione dello studio. Qui trovi come funziona, passo per passo. Se vuoi capire quanto può costarti un paziente nuovo, leggi la guida sui costi.
Questa guida riassume le norme in vigore a ottobre 2026 e non sostituisce il parere del tuo Ordine o di un legale: per un caso specifico, chiedi a loro.
Fonti
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